Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 30/12/1923 n. 3267

Art. 177. Le spese per il mantenimento del personale del corpo reale delle foreste so- no a carico dello Stato. . Le provincie concorrono alle spese per il servizio di sorveglianza per l'applicazione delle disposizioni del titolo i del presente decreto, secondo il consolidamento avvenuto a norma dell'art. 3 della legge 3 marzo 1912 n. 134.

Art. 178. Il territorio del regno è diviso in ripartimenti, comprendenti due o più distretti. Le foreste demaniali, costituite in uffici speciali, sono considerate distretti forestali, posti alla diretta dipendenza della direzione generale delle foreste dei demani. Gli uffici di ripartimento sono retti da ispettori capi o da ispettori principali di 1/a classe; gli uffici distrettuali da ispettori principali di 1/a e 2/a classe o da ispettori.

Art. 179. Per la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale il personale di custodia, composto di

a) capi sorveglianti forestali

b) sorveglianti

c) allievi sorveglianti; è costituito in sezioni e distaccamenti di sezioni.

Art. 180. Le circoscrizioni forestali sono stabilite con decreto del ministro per l'economia nazionale.

Art. 181. In ogni provincia è costituito un comitato forestale composto

a) di una persona particolarmente versata nei problemi che interessano la montagna, di nomina del ministro per l'economia nazionale, la quale avrà la funzione di presidente

b) dell'ispettore forestale, preposto all'ufficio di ripartimento, o di altro funzionario tecnico, da lui delegato;

c) dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile o di altro ingegnere dell'ufficio stesso da lui delegato

d) di un direttore di cattedra ambulante di agricoltura, nominato dal ministro per l'economia nazionale

e) di due membri nominati dal consiglio provinciale. Il consiglio di ogni comune della provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del comitato, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comune che rappresenta. I membri nominati dal ministro e quelli elettivi dureranno in ufficio tre anni, ma potranno sempre essere rinominati o rieletti. Il regolamento stabilirà le norme per il funzionamento del comitato e per la validità delle sue adunanze.

TITOLO VII. Disposizioni finali e transitorie.

Art. 182. Nelle vecchie provincie del regno, fino a quando non arà provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo i, capo i del presente decreto, saranno osservate le norme vigenti relative ai boschi e terreni vincolati per scopi idrogeologici e per altri scopi.

Art. 183. Nelle nuove provincie, sino a quando non sarà provveduto alla determinazione delle zone vincolate a norma delle disposizioni contenute nel titolo I, capo I del presente decreto ed alla pubblicazione delle prescrizioni di massima e delle disposizioni di polizia forestale, di cui all'art. 10, continueranno ad aver vigore le disposizioni generali e particolari vigenti alla data di applicazione del presente decreto e ad osservarsi le limitazioni, gli obblighi e le penalità derivanti dalle disposizioni stesse per i proprietari e possessori di boschi e di terreni di montagna, e per i proprietari e possessori di terreni compresi nelle zone carsiche e destinati ai lavori d'imboschimento.

Art. 184. Salvo quanto è previsto dagli articoli 182 e 183, le disposizioni legislative in materia di boschi e di terreni di montagna, comprese quelle per le nuove provincie e per la basilicata, la calabria e la sardegna, vigenti fino all'entrata in vigore del presente decreto, si intendono abrogate.

Art. 185. I comitati forestali di cui all'art. 181, cesseranno dalle loro funzioni a mano a mano che nelle singole provincie saranno istituiti i consigli agrari provinciali, di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3229. Con la cessazione dalle loro funzioni, le attribuzioni deferite ad essi dal presente decreto saranno esercitate dalla sezione forestale delle giunte dei consigli suddetti. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nelle provincie della calabria, qualora non siano stati ancora istituiti i consigli agrari provinciali di cui al primo comma, saranno ricostituiti i comitati forestali per assumere le funzioni che, relativamente alla materia regolata dal presente decreto, sono esercitate dalle commissioni provinciali, di cui all'art. 67 della legge 25 giugno 1906, n, 255.

Art. 186. A quanto occorre per l'esecuzione del presente decreto, sarà provveduto con regolamento da emanarsi con decreto reale, su proposta del ministro per l'economia nazionale, di concerto con i ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923 VITTORIO EMANUELE Mussolini - Corbino - Oviglio - Diaz Thaon Di Revel - Dè Stefani - Carnazza. Visto, Il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla corte dei conti, con riserva addì 14 maggio 1924. Atti del governo, registro 224, foglio 79. - Granata.

 

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